CODICE CIVILE

Art. 1742 – Nozione

  1. Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

  2.  Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile (1).

(1) Comma dapprima inserito dall’art. 1 d.lg. 10 settembre 1991, n. 303 e poi così sostituito dall’art. 1 d.lg. 15 febbraio 1999, n. 65. Il comma era così formulato; «Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall’altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto».

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GIURISPRUDENZA

ASPETTI FISCALI

La detrazione dei compensi corrisposti all’agente – competenza Cassazione civile sez. trib., 23/07/2020, n.15752

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