PROCACCIATORE D’AFFARI E CONTRATTO D’AGENZIA: LE DIFFERENZE

E’ importante avere chiare le differenze tra l’agente di commercio e il procacciatore d’affari, in quanto, seppur abbiano alcuni aspetti in comune, corrispondono a due tipi di contratti con sostanziali differenze che, se ignorate, possono comportare grossi problemi alle le mandanti.

Innanzitutto il contratto di agenzia ha una propria disciplina negli articoli 1742 e seguenti del Codice Civile, mentre il contratto di procacciatore d’affari è un contratto atipico ovvero che non trova una specifica disciplina nel codice civile.

Come per tutti i contratti atipici, anche per il contratto di procacciamento, si deve far riferimento alle norme degli istituti ad esso affini e, usualmente, si fa riferimento, in via analogica, anche alle norme sul rapporto di agenzia, in quanto sono le più attinenti e maggiormente compatibili.

Proprio per questo motivo nascono i principali motivi di confusione tra le due tipologie di contratto.

Al rapporto di procacciamento d’affari non si applicano gli accordi economici collettivi e il procacciatore non è tenuto all’iscrizione presso l’ENASARCO.

Quanto al contenuto dei due contratti, il principale elemento in comune è che sia l’agente che il procacciatore d’affari promuovono infatti la conclusione di contratti e sono retribuiti a provvigione.

La fondamentale differenza

è rappresentata dal fatto che l’agente svolge la sua attività con stabilità e continuità e si impegna a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale e realizzando, in tal modo, una non episodica collaborazione professionale con risultato a proprio rischio e con l’obbligo di correttezza, di lealtà e di osservanza delle istruzioni ricevute dal preponente.

Il rapporto di procacciamento d’affari, invece, è caratterizzato dall’assenza di un vincolo di stabilità: il procacciatore raccoglie in modo episodico le ordinazioni dei clienti e le  trasmette all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare le commissioni.

Nel rapporto di procacciamento d’affari manca l’obbligo giuridico di promuovere la conclusione di contratti e il procacciatore è libero di attivarsi o meno per raccogliere le ordinazioni dei clienti senza che possa essere ritenuto responsabile per una sua carenza di attività.

Molto importante, anche da un punto di vista pratico, è che l’attività del procacciatore, non assuma i caratteri della stabilità e non sia svolta con continuità, poiché stabilità e continuità, desumibili anche attraverso il protrarsi del rapporto nel tempo con continua e regolare emissione di fatture, potrebbero far rientrare il rapporto nella fattispecie del contratto di agenzia.

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