Categoria: agenzia

  • La forma del contratto di agenzia

    La forma del contratto di agenzia

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    La forma del contratto di agenzia

    Forma del contratto di agenzia: disciplina del codice civile

    Il requisito della forma del contratto di agenzia in passato non era disciplinato dal codice civile, ma era regolamentato unicamente dalla contrattazione collettiva.

    Oggi, a livello comunitario, trova regolamentazione nella direttiva CE n. 653/86 la quale all’art. 13 comma due prevede che uno stato membro possa prescrivere che un contratto di agenzia sia valido solo se documentato per iscritto.

    Nell’ambito dell’ordinamento italiano, invece, la questione è stata affrontata dapprima con il D.Lgs. n. 303/91 – attuativo della predetta direttiva comunitaria – e, in un secondo momento, con il D.Lgs n. 65/99.

    Oggi pertanto, a seguito delle modifiche apportate in particolare dall’ultimo intervento legislativo, la forma del contratto di agenzia è disciplinata dall’articolo 1742 del codice civile, il quale al comma 2 prevede che il contratto di agenzia debba essere provato per iscritto.

    La medesima disposizione prevede altresì che ciascuna parte abbia il diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive e che tale diritto sia irrinunciabile.

    Forma del contratto di agenzia: disciplina degli accordi economici collettivi 

    Anche gli Accordi Economici Collettivi stipulati con riferimento ai settori del commercio e dell’industria (in particolare l’art. 3 A.E.C. industria e l’art. 2 A.E.C. commercio) prevedono che nel contratto individuale debbano essere precisati in forma scritta i seguenti elementi:

    • il nome delle parti,
    • la zona assegnata,
    • i prodotti da trattare,
    • la misura delle provvigioni,
    • la durata, se si tratta di contratto a tempo determinato,
    • il riferimento alle norme dell’Accordo Economico Collettivo, che di solito disciplina gli aspetti non regolato espressamente dalle parti.

    Forma del contratto di agenzia: giurisprudenza 

    Si premette innanzitutto che la forma scritta del contratto può essere richiesta:

    Ad substantiam: il rispetto della forma prevista è necessario affinché l’atto venga ad esistenza. Se non c’è la forma scritta, è come se il contratto non fosse mai stato stipulato;

    Ad probationem: il contratto è valido ed efficace anche se stipulato in una forma diversa, ma non può essere provato se non mediante il documento che ne recepisce il contenuto.

    Dunque, se corrisponde al vero che gli accordi collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia prevedano che determinati elementi debbano essere specificati per iscritto (vedi supra) e altresì che lo stesso codice civile dia per presupposta la forma scritta del contratto, un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale rileva come, trattandosi di forma prevista da una fonte negoziale, deve ritenersi prescritta ad probationem (cfr. Cass civ. Sez. Lavoro n. 4167 del 06/05/1996).

    Conseguenze della previsione della forma scritta a probationem

    La soluzione adottata dal legislatore italiano, anche alla luce dell’interpretazione data dalla giurisprudenza dominante, è tale da comportare rilevanti conseguenze:

    1. è valida l’esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e la sua ricognizione volontaria, ma
    2. è esclusa la prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e quella per presunzioni;
    3. chi agisce in giudizio pertanto deve dimostrare l’esistenza del rapporto di agenzia mediante documenti, giuramento (art. 2739 c.c.), confessione stragiudiziale o giudiziale (art. 2735 e 2733 c.c.)[1]
    4. la necessità di prova scritta vale non solo per la dimostrazione dell’esistenza del contratto di agenzia ma anche per la dimostrazione degli ulteriori atti negoziali pertinenti al contratto, per le modifiche e per dimostrare della risoluzione.

    Si rileva altresì come la stessa Corte di Cassazione abbia chiarito che l’impossibilità di provare per iscritto il contratto di agenzia, non escluda la rilevanza giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le parti. L’agente che abbia lavorato senza contratto, pertanto, potrà ottenere il pagamento delle provvigioni invocando l’estensione analogica col regime dell’agente; non potrà tuttavia ottenere le indennità di cessazione del contratto in quanto sono caratterizzate da specialità tale da impedirne l’estensione analogica fuori dal tipo contrattuale dell’agenzia.

    Risoluzione del contratto di agenzia per fatti concludenti 

    Diversamente la risoluzione per mutuo consenso non richiede la forma scritta ad probationem può desumersi anche implicitamente da comportamenti concludenti delle parti che concordemente cessino di dare corso alle prestazioni reciproche. In questo caso chiaramente non saranno dovute né l’indennità di preavviso, né l’indennità suppletiva della clientela.

    [1] Il limite della prova scritta non sussiste quando le parti adducano l’esistenza di un contratto di agenzia non per far valere dei diritti od obblighi da esso nascenti ma come mero fatto storico influente sulla decisione della controversia (così Cass. Civ. 6 nov. 2002 n. 15591.

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  • Contratto di agenzia e rapporto di lavoro subordinato

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    Contratto di agenzia e rapporto di lavoro subordinato

    Contratto di agenzia: definizione

    Il contratto di agenzia, disciplinato dagli articoli 1742 e seguenti del codice civile, è quel contratto con il quale una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

    Elemento caratterizzante del rapporto di agenzia è pertanto l’assunzione in modo stabile e continuativo da parte dell’agente, dell’incarico di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una sfera territoriale determinata.

    Come si è espressa la giurisprudenza sul tema di agenzia

    Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale il rapporto di agenzia si sostanzia nella realizzazione da parte dell’agente di un’attività economica organizzata, diretta al raggiungimento di determinati obiettivi, che questi svolge autonomamente nell’interesse, per conto, ma non necessariamente in nome del preponente – il quale ha il potere di impartire all’agente delle istruzioni generali di massima – e il cui rischio, sia economico che giuridico, ricade esclusivamente sullo stesso.

    Le prestazioni dell’agente, seppur tutte dirette alla promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, possono concretizzarsi in atti di vario contenuto: questi infatti può avere il compito di fare propaganda, di ricevere e trasmettere le proposte al preponente per la successiva accettazione, di ricercare clienti e financo di predisporre i contratti. 

    D’altro canto si ritiene che non sia necessario, ai fini della configurazione del rapporto di agenzia, che l’agente abbia la possibilità di fissare i prezzi, di accordare sconti e comunque di modulare le condizioni del servizio alle peculiari esigenze del cliente, ben potendo prevalere la mera attività di propaganda (ex multis Cass. n. 6842/2004).

    Nemmeno rilevano le particolari modalità di acquisizione della clientela da parte dell’agente stesso, potendo questi provvedere a contattare i potenziali clienti con le più svariate modalità. Quali la ricerca attiva attraverso visite personali, a mezzo delle reti telefoniche o telematiche ed eventualmente anche mediante la gestione di un punto vendita delle merci del preponente. La giurisprudenza infatti afferma chiaramente che anche in quest’ultimo caso può essere diffusa la conoscenza del produttore e dei suoi prodotti, contribuendo così ad incrementare il relativo commercio (cfr. Cass. n. 11794/2003).

    Contratto d’agenzia: caratteristiche

    Risulta pertanto evidente come il rapporto di agenzia abbia per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un’attività economica esercitata in forma imprenditoriale (caratterizzata dunque dall’esistenza in capo all’agente di un’organizzazione imprenditoriale, anche a livello embrionale, nonché dall’assunzione totalmente a suo carico del rischio economico e giuridico connesso) che si manifesta nell’autonomia di scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto delle istruzioni ricevute dal preponente.

    L’art. 1746 c.c. prescrive, infatti, che “nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. (…) deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari”.

    I doveri dell’agente nel contratto di agenzia

    Pertanto secondo quanto qui previsto da un lato è richiesto all’agente di agire con lealtà e buona fede nell’esecuzione dell’incarico (lealtà che non viene a mancare nel caso in cui l’agente ricerchi soluzioni professionali alternative che di fatto possono venire in contrasto con gli interessi al preponente – es.: acquisizione di contratto di agenzia da parte di un’impresa in concorrenza con l’originario preponente), dall’altro è consentito al preponente emanare direttive, istruzioni operative di ordine generale e richiedere all’agente di collaborare e coordinare la sua attività con lo stesso.

    Lavoro subordinato: definizione

    L’ art. 2094 del codice civile, invece, definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.

    La subordinazione consiste, pertanto, in un particolare modo d’essere della prestazione lavorativa. Sul tema, si sono espresse sia dottrina che giurisprudenza.

    Come si è espressa la dottrina in materia di lavoro subordinato

    Secondo la dottrina prevalente, al fine di definire la subordinazione, si dovrebbe ricorrere ad una nozione cd. tecnico funzionale secondo cui la subordinazione consisterebbe nella dipendenza del prestatore di lavoro dalla direzione del datore di lavoro nell’esecuzione dell’attività lavorativa nell’impresa.

    A questa teoria si contrappone quella sostenuta da una parte minoritaria della dottrina la quale ha elaborato una nozione cd. socio – economica per cui il dato caratterizzante della subordinazione è l’inferiorità del lavoratore nei confronti dell’imprenditore.

    Come si è espressa la giurisprudenza in materia di lavoro subordinato

    La giurisprudenza, secondo un ormai consolidato orientamento, sostiene invece, che il requisito tipico della subordinazione – intesa come prestazione dell’attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore – sia la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. 

    Quest’ultimo potere peraltro deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa svolta dal dipendente (non sono sufficienti direttive di carattere generale), così come il potere organizzativo deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e non in un semplice coordinamento della sua attività.

    Tribunale di Milano – Sez- Lav. sentenza del 30.12.2015

    Elemento caratteristico della prestazione lavorativa resa in regime subordinazione è il potere di controllo e disciplinare che viene esercitato dal datore di lavoro nei confronti del dipendente e che si concretizza nell’emanazione di ordini specifici e nell’esercizio di una costante attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione della prestazione lavorativa (cd. eterodirezione).

    Sul tema si è recentemente pronunciata anche la Corte Costituzionale secondo la quale il potere direttivo del datore di lavoro, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, “si sostanzia nell’emanazione di ordini specifici, inerenti alla particolare attività svolta (…), in una direzione assidua e cogente, in una vigilanza e in un controllo costanti, in un’ingerenza, idonea a svilire l’autonomia del lavoratore” (cfr. Corte Cost. n. 76/2015).

    Differenze tra rapporto di agenzia e lavoro subordinato

    Alla luce di tutto quanto sin qui esposto si può affermare, che “l’elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente de una attività economica esercitata con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell’agente, che è legato da un semplice rapporto di collaborazione con il preponente, al quale deve fornire le informazioni utili al fine di valutare la convenienza degli affari, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell’imprenditore, che sopporta il rischio dell’attività svolta” (Cass. 12 maggio 2004 n. 9060).

    In tal senso si è successivamente pronunciato anche il Tribunale di Milano il quale ha ribadito che la subordinazione si sostanzia nell’eterodirezione e cioè “nel potere direttivo, di controllo, disciplinare esercitato dal datore di lavoro nei confronti del dipendente” (Trib. Milano, Sent. n. 446/2007).

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  • Agenzia: decreto ingiuntivo ed esibizione scritture contabili

    Agenzia: decreto ingiuntivo ed esibizione scritture contabili

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    Agenzia: decreto ingiuntivo per esibizione scritture contabili 

    Agenzia: il Tribunale di Treviso pronuncia per l’esibizione di scritture contabili

    Il Tribunale di Treviso, con il Decreto ingiuntivo n. 523/2020, il 18 dicembre 2020 ordinava alla mandante la consegna, a un agente di commercio, della documentazione contabile relativa al rapporto di agenzia stipulato tra le due parti. I documenti dovuti all’agente, assistito dallo Studio legale, risultavano necessari per la determinazione dell’esatto ammontare del suo credito in termini provviginali.

    Agenzia ed esibizione scritture contabili: il caso 

    Nel caso specifico, la mandante, nel corso del rapporto, persisteva a non soddisfare le istanze dell’agente, il quale richiedeva l’invio della copia delle fatture di vendita o, in alternativa, che gli fossero forniti degli estratti conto provvigionali da cui si potesse desumere con chiarezza i conteggi eseguiti per determinare l’ammontare delle provvigioni a lui spettanti.

    A fronte dei ripetuti rifiuti della mandante, lo Studio legale depositava ricorso per ingiunzione. Provvedimento che veniva emesso dal Giudice del Lavoro, il quale ordinava alla mandante di consegnare, in favore dell’agente, la documentazione richiesta e nello specifico:

    • elenco clienti e fornitori nella parte relativa al “tracciato clienti”;
    • estratto dei Partitari clienti;
    • estratto dei Registri Iva vendite.

    Esibizione scritture contabili: il quadro normativo

    Il diritto dell’agente alle informative relative all’ammontare e alle modalità di determinazione delle provvigioni a lui spettanti trova espressione nell’articolo 1749 del codice civile.

    L’art. 1749, commi 2 e 3, cod. civ. prevedono:

    – che il preponente consegni all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate;

    – che l’estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. 

    – che l’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate e, in particolare, un estratto dei libri contabili.

    La ratio di tali previsioni si rintraccia nell’esigenza di correggere l’asimmetria informativa che connota il rapporto tra preponente e agente, consentendo a quest’ultimo d’accedere alle informazioni necessarie per il calcolo delle proprie provvigioni.

    Quanto alla contrattazione collettiva, analoghi diritti sono previsti negli articoli 7 degli accordi economici collettivi dei settori industria del 30.7.2014 e commercio del 16.02.2009 attualmente in vigore. 

    Gli aspetti critici per ottenere l’esibizione delle scritture contabili 

    Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che quanto riconosciuto dall’articolo 1759 del codice civile attribuisca all’agente un diritto di natura sostanziale. Altrettanto concordemente dottrina e giurisprudenza ritengono che tale diritto possa legittimamente estrinsecarsi, nell’emissione di un decreto ingiuntivo per la consegna di documenti.

    E’ importante segnalare come il buon esito delle richieste in sede monitoria prevede il rispetto di alcuni requisiti.

    Incombe infatti alla parte, che agisce al fine di ottenere l’esibizione documentale, dedurre e dimostrare l’esistenza dell’interesse ad agire con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto (tra cui, innanzitutto, l’invio o meno degli estratti conto e del loro contenuto) e l’indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l’istanza.

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  • Diritto di recesso, cos’è e come funziona

    Diritto di recesso, cos’è e come funziona

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    Il diritto di recesso ex art. 52 e ss del Codice del Consumo

    Nei contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali tra un professionista ed un consumatore è prevista la disciplina relativa al diritto di recesso, di cui all’art. 52 e ss. del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005).

    In questa tipologia di contratti, infatti, il consumatore, non avendo la possibilità di avere un contatto diretto con la merce comprata né di verificare personalmente la qualità del bene acquistato, viene considerato “parte contraente debole” e gli  viene quindi riconosciuta dal Legislatore una tutela più ampia attraverso, appunto, la facoltà di liberarsi dal vincolo contrattuale senza dover fornire alcuna spiegazione.

    Definizioni

    Il Codice del Consumo definisce:

    • consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
    • professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;
    • contratto a distanza qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; e ciò mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio utilizzando telefono, fax, internet etc.) fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
    • contratto negoziato fuori dei locali commerciali un contratto fra un professionista ed un consumatore che riguarda la fornitura di beni o la prestazione di servizi, concluso:
    • alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore in un luogo diverso dai locali del professionista o per cui – in queste stesse circostanze – sia stata fatta un’offerta da parte del consumatore;
    • nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista;
    • durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo di promuovere/vendere beni o servizi al consumatore.

    Termine per esercitare il diritto di recesso

    Il diritto di recesso (comunemente definito anche “diritto di ripensamento”) deve essere esercitato nel termine di 14 giorni che iniziano a decorrere:

    1.  nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;
    2. nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:
    • nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo bene;
    • nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo lotto o pezzo;
    • nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;
    1. nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.

    Nel caso in cui il professionista, in violazione dell’art. 49, comma 1, lettera h Codice del Consumo, non abbia correttamente adempiuto all’obbligo di informare il consumatore sull’esistenza del diritto di recesso nonché sui termini e le procedure per esercitare tale diritto, il periodo di recesso si amplia e diventa di dodici mesi, ulteriori ai quattordici giorni di recesso iniziale (12 mesi + 14 giorni).

    Come si esercita il diritto di recesso

    Il diritto di recesso si esercita comunicando al professionista, entro le tempistiche prestabilite, la propria decisione di liberarsi dal vincolo contrattuale.

    A tale scopo il consumatore può utilizzare un modulo tipo di recesso (fornito dallo stesso Codice del Consumo – allegato I, parte B Codice del Consumo) oppure presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.

    Oltre a queste possibilità, il professionista può offrire al consumatore l’opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso tipo o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul sito web del professionista stesso. In tali casi il professionista deve comunicare al consumatore una conferma di ricevimento del recesso esercitato.

    L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recesso, conformemente alle previsioni contenute nel Codice del Consumo, incombe in ogni caso sul consumatore.

    Casi di esclusione del diritto di recesso

    Il Codice del Consumo prevede alcune eccezioni al diritto di recesso, analiticamente indicate nell’art. 59, a cui si rinvia per una completa analisi.

    Si elencano di seguito i casi che più interessano l’ambito e-commerce:

    • fornitura di servizi, dopo il servizio è stato pienamente fornito e purché la fornitura sia iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del Professionista.

    Esempio 1: acquisto da parte del consumatore di un corso intensivo di danza, che frequenta per l’intero e si esaurisce prima della fine dei 14 giorni.

    Esempio 2: acquisto di un nome di un dominio qualora il consumatore chieda al fornitore di eseguire immediatamente il contratto (prima dunque dei 14 giorni in cui può esercitare il diritto di recesso).

    In caso di esecuzione parziale, ai sensi dell’art 57, comma 3 del Codice del Consumo, il consumatore resta obbligato a versare al professionista un importo proporzionale a quanto è stato eseguito fino a quel momento.

    • fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati.

    Esempio: consumatore che acquista abiti realizzati su misura.

    • fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente.

    Esempio:consumatore che acquista verdura o un bene alimentare facilmente deperibile.

    • fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna.

    Esempio: consumatore che acquista uno spazzolino da denti o prodotti cosmetici come rossetti

    Al riguardo si precisa che la semplice apertura del pacco, da parte del consumatore, non esclude il diritto di recesso per quei beni (come per esempio i vestiti) che per loro natura non necessitano di imballaggi speciali di cui sia vietata la rimozione e che dunque possono essere rimessi in vendita una volta esercitato il diritto di recesso da parte del consumatore. 

    • fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna.

    Esempio: CD- DVD venduti in imballaggi di plastica che vengono aperti dal consumatore.

    Se l’imballaggio rimane chiuso, il Consumatore conserva in ogni caso il diritto di recesso

    • fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione e’ iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.

    Esempio: acquisto di un file audio/video e/o software o app che entra nella materiale disponibilità del consumatore per mezzo di download effettuato tramite internet e dunque senza la consegna di un supporto materiale.

    Il diritto di recesso rimane invece intatto nel caso in cui il consumatore acquisti semplicemente la possibilità di effettuare il download, fino a che l’esecuzione del download non sia iniziata.

    Conseguenze del diritto di recesso

    Quando il consumatore esercita il diritto di recesso, egli si libera dal vincolo contrattuale assunto e dovrà restituire il bene entro il termine di 14 giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di esercitare il diritto di recesso.

    Il costo della restituzione dei beni rimane a carico del consumatore, salvo che il professionista non abbia concordato di sostenerlo e salvo l’ipotesi in cui abbia omesso di informare il consumatore, prima della conclusione del contratto, che tale costo rimane suo carico.

    Per converso il professionista deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal momento in cui riceve notizia della volontà del consumatore di recedere.

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  • Riconosciuto ad un agente il massimo dell’indennità prevista dall’articolo 1751 codice civile

    Riconosciuto ad un agente il massimo dell’indennità prevista dall’articolo 1751 codice civile

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    Indennità di fine rapporto: riconosciuto ad un agente di commercio il massimo dell’indennità prevista dall’articolo 1751 del codice civile

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    Il Tribunale di Treviso ha riconosciuto ad un agente di commercio tedesco il massimo dell’indennità di fine rapporto prevista dall’articolo 1751 del codice civile.

    La quantificazione delle indennità di fine rapporto in base all’articolo 1751 cod. civ. è, come noto, lasciata alla libera determinazione del Giudice.

    L’articolo 1751 cod. civ. stabilisce, infatti, solamente il limite massimo, ovvero la “media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi 5 anni” (art 1751 comma 3 cod.civ.).

    Il caso oggetto del presente commento, che ha visto riconoscere il massimale di quanto previsto dall’articolo 1751 cod. civ., vede protagonista un agente tedesco, il quale, nel 2010, aveva stipulato un contratto di agenzia con una società italiana.

    Il contratto si era svolto per anni senza contestazioni, fino a quando nel febbraio 2014 la mandante comunicava il recesso, senza contestare nessun inadempimento e concedendo all’agente un termine di preavviso di poco inferiore a quello previsto dall’articolo 1750 cod. civ.

    Il contratto prevedeva la competenza del Tribunale di Treviso.

    La mandante contestava la spettanza delle indennità di fine rapporto, sostenendo che la maggior parte dei clienti avrebbero cessato di fare affari dopo la cessazione del mandato e che, nel corso del rapporto, molti clienti erano stati acquisiti direttamente dalla preponente.

    Si trattava di un rapporto piuttosto breve, ovvero 4 anni e un mese. Era quindi particolarmente difficile far valutare positivamente l’attività svolta dall’agente da parte del Magistrato.

    La vertenza aveva, inoltre, presentato particolari difficoltà in ragione della mancata consegna da parte della mandante di tutta la documentazione contabile, impedendo una ricostruzione trasparente degli affari terminati successivamente alla conclusione del rapporto.

    Tale ostruzionismo, dopo una lunga disputa giudiziaria, non ha comunque impedito di vedere riconosciuto, a favore dell’agente, il massimo, ovvero il 100% di quanto previsto dall’articolo 1751 cod. civ., pari a quasi 90.000,00 Euro.

    Questo il contenuto della sentenza 314 emessa dal Tribunale di Treviso – sezione lavoro –  lo scorso 19 giugno 2020.

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