Codice civile

Il contratto di agenzia | articoli da 1742 a 1753

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Codice civile

Art. 1750 – Durata del contratto o recesso (1)

  1. Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

  2. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito.

  3. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

  4. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente.

  5. Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 3 d.lg. 10 settembre 1991, n. 303. Il testo recitava: «Recesso dal contratto. [I]. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso all’altra nel termine stabilito [dalle norme corporative, o] dagli usi. [II]. Il termine di preavviso può essere sostituito dal pagamento di una corrispondente indennità».

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