Categoria: contratto di agenzia

  • Termini per recesso della mandante: pronuncia della Suprema Corte

    Termini per recesso della mandante: pronuncia della Suprema Corte

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    Termini per impugnare il recesso della mandante: pronuncia della Suprema Corte

    Dopo le recenti pronunce delle Corti di Appello di Napoli (sentenza 14 gennaio 2020, n. 10) e Venezia (sentenza 18 dicembre 2020, Presidente Dott. Perina, Consigliere Relatore Dott.ssa Multari), anche la Corte di Cassazione ha finalmente affrontato la questione dell’applicabilità o meno del termine di decadenza di cui all’art. 32, co. 3 lett. b), della L. 4 novembre 2010, n. 183, ai rapporti di agenzia.

    Come già evidenziato, infatti, la questione de qua aveva portato sia la dottrina sia la giurisprudenza ad offrire soluzioni interpretative fra loro contrapposte, situazione quest’ultima che di conseguenza aveva indotto, in via prudenziale, a ritenere applicabile il suddetto termine decadenziale anche al rapporto di agenzia al fine di non incorrere in una declaratoria di improcedibilità dell’azione per un’asserita intervenuta decadenza.

    Pronuncia in favore della Corte d’Appello di Venezia

    Con la pronuncia 31 marzo 2021, n. 8964, la sezione lavoro della Suprema Corte, evidenziando che il carattere di eccezionalità della citata disposizione normativa impone una interpretazione particolarmente rigorosa, dichiara fermamente come “avendo riguardo sia al dato letterale sia a quello logico-sistematico, il legislatore abbia voluto escludere il rapporto di agenzia dall’ambito operativo della decadenza della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 3, lett. b)”. Come si andrà meglio ad evidenziare nel prosieguo, le ragioni che hanno indotto la Corte di Cassazione a ritenere che ai rapporti di agenzia non si applichi il termine di decadenza di cui sopra sono le stesse rilevate anche dalla Corte d’Appello di Venezia e da alcuni Tribunali (T. di Torino, 30 dicembre 2015, n. 1912; T. di Venezia, 29 luglio 2015, n. 535; T. di Genova, 9 maggio 2016, n. 397; T. di La Spezia, 12 luglio 2019, n. 257). Infatti, anche il Supremo Collegio osserva come il Legislatore con l’art. 32, co. 3, della richiamata legge, abbia “fatto riferimento esclusivo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non anche a quelli di agenzia e di rappresentanza commerciale” precisando poi che “lì dove ha voluto ampliare l’ambito applicativo dell’istituto della decadenza, lo ha fatto esplicitamente prevendendo l’inciso ‘anche nelle modalità a progetto’, in modo da ricomprendere pure tale tipologia di contratti non espressamente menzionati nell’art. 409 c.p.c., n. 3”. Sempre sotto il profilo letterale, la Corte di Cassazione evidenzia come il termine “committente” utilizzato dalla norma esuli tecnicamente sia dal rapporto di agenzia sia dal rapporto di rappresentanza di commercio dove, invece, si parla di “preponente”.

    Dal punto di vista logico-sistematico, invece, il Collegio precisa come il rapporto di agenzia, pur essendo compreso nell’alveo della parasubordinazione ed assoggettato al rito previsto per le controversie in materia di lavoro, è tuttavia disciplinato da specifiche disposizioni normative (codice civile, legge professionale, accordi economici), disposizioni che lo caratterizzano in modo peculiare rispetto ai rapporti di collaborazione, coordinata e continuativa.

    Infine, la Corte si sofferma sulla circostanza che, nell’ambito del rapporto di agenzia, sussista già una peculiare ipotesi di  decadenza (art. 1751 c.c.). Decadenza che, seppur di tipo sostanziale rispetto a quella di natura processuale prevista dalla L. n. 183/2010, mal si concilierebbe con quest’ultima rischiando di incidere sulle esigenze del simultaneus processus e sulla necessità di un accertamento giudiziale unitario in ordine alla verifica sia dell’arbitrarietà del recesso sia della debenza delle indennità negoziali connesse alla cessazione del rapporto.

    Sembra, dunque, che con la citata pronuncia la Suprema Corte abbia finalmente risolto una questione che da più di dieci anni aveva interessato gli operatori del diritto anche se non è da escludersi che alcune corti di merito continuino a ritenere applicabile la richiamata norma anche ai rapporti di agenzia.

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  • La forma del contratto di agenzia

    La forma del contratto di agenzia

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    La forma del contratto di agenzia

    Forma del contratto di agenzia: disciplina del codice civile

    Il requisito della forma del contratto di agenzia in passato non era disciplinato dal codice civile, ma era regolamentato unicamente dalla contrattazione collettiva.

    Oggi, a livello comunitario, trova regolamentazione nella direttiva CE n. 653/86 la quale all’art. 13 comma due prevede che uno stato membro possa prescrivere che un contratto di agenzia sia valido solo se documentato per iscritto.

    Nell’ambito dell’ordinamento italiano, invece, la questione è stata affrontata dapprima con il D.Lgs. n. 303/91 – attuativo della predetta direttiva comunitaria – e, in un secondo momento, con il D.Lgs n. 65/99.

    Oggi pertanto, a seguito delle modifiche apportate in particolare dall’ultimo intervento legislativo, la forma del contratto di agenzia è disciplinata dall’articolo 1742 del codice civile, il quale al comma 2 prevede che il contratto di agenzia debba essere provato per iscritto.

    La medesima disposizione prevede altresì che ciascuna parte abbia il diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive e che tale diritto sia irrinunciabile.

    Forma del contratto di agenzia: disciplina degli accordi economici collettivi 

    Anche gli Accordi Economici Collettivi stipulati con riferimento ai settori del commercio e dell’industria (in particolare l’art. 3 A.E.C. industria e l’art. 2 A.E.C. commercio) prevedono che nel contratto individuale debbano essere precisati in forma scritta i seguenti elementi:

    • il nome delle parti,
    • la zona assegnata,
    • i prodotti da trattare,
    • la misura delle provvigioni,
    • la durata, se si tratta di contratto a tempo determinato,
    • il riferimento alle norme dell’Accordo Economico Collettivo, che di solito disciplina gli aspetti non regolato espressamente dalle parti.

    Forma del contratto di agenzia: giurisprudenza 

    Si premette innanzitutto che la forma scritta del contratto può essere richiesta:

    Ad substantiam: il rispetto della forma prevista è necessario affinché l’atto venga ad esistenza. Se non c’è la forma scritta, è come se il contratto non fosse mai stato stipulato;

    Ad probationem: il contratto è valido ed efficace anche se stipulato in una forma diversa, ma non può essere provato se non mediante il documento che ne recepisce il contenuto.

    Dunque, se corrisponde al vero che gli accordi collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia prevedano che determinati elementi debbano essere specificati per iscritto (vedi supra) e altresì che lo stesso codice civile dia per presupposta la forma scritta del contratto, un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale rileva come, trattandosi di forma prevista da una fonte negoziale, deve ritenersi prescritta ad probationem (cfr. Cass civ. Sez. Lavoro n. 4167 del 06/05/1996).

    Conseguenze della previsione della forma scritta a probationem

    La soluzione adottata dal legislatore italiano, anche alla luce dell’interpretazione data dalla giurisprudenza dominante, è tale da comportare rilevanti conseguenze:

    1. è valida l’esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e la sua ricognizione volontaria, ma
    2. è esclusa la prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e quella per presunzioni;
    3. chi agisce in giudizio pertanto deve dimostrare l’esistenza del rapporto di agenzia mediante documenti, giuramento (art. 2739 c.c.), confessione stragiudiziale o giudiziale (art. 2735 e 2733 c.c.)[1]
    4. la necessità di prova scritta vale non solo per la dimostrazione dell’esistenza del contratto di agenzia ma anche per la dimostrazione degli ulteriori atti negoziali pertinenti al contratto, per le modifiche e per dimostrare della risoluzione.

    Si rileva altresì come la stessa Corte di Cassazione abbia chiarito che l’impossibilità di provare per iscritto il contratto di agenzia, non escluda la rilevanza giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le parti. L’agente che abbia lavorato senza contratto, pertanto, potrà ottenere il pagamento delle provvigioni invocando l’estensione analogica col regime dell’agente; non potrà tuttavia ottenere le indennità di cessazione del contratto in quanto sono caratterizzate da specialità tale da impedirne l’estensione analogica fuori dal tipo contrattuale dell’agenzia.

    Risoluzione del contratto di agenzia per fatti concludenti 

    Diversamente la risoluzione per mutuo consenso non richiede la forma scritta ad probationem può desumersi anche implicitamente da comportamenti concludenti delle parti che concordemente cessino di dare corso alle prestazioni reciproche. In questo caso chiaramente non saranno dovute né l’indennità di preavviso, né l’indennità suppletiva della clientela.

    [1] Il limite della prova scritta non sussiste quando le parti adducano l’esistenza di un contratto di agenzia non per far valere dei diritti od obblighi da esso nascenti ma come mero fatto storico influente sulla decisione della controversia (così Cass. Civ. 6 nov. 2002 n. 15591.

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  • Agente monomandatario, plurimandatario – esclusiva

    Agente monomandatario, plurimandatario – esclusiva

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    Agente monomandatario, plurimandatario e diritto di  esclusiva: definizioni e differenze 

    Nella prassi commerciale accade spesso che il concetto di agente monomandatario venga confuso ed accomunato con quello di agente in esclusiva.

    Si tratta, tuttavia, di due concetti distinti e non equivalenti fra loro. Facciamo dunque un po’ di chiarezza al riguardo.

    Agente monomandatario

    Innanzitutto è bene precisare che la figura dell’agente monomandatario non è disciplinata in modo specifico dal codice civile. Questa figura professionale è infatti delineata unicamente dalla contrattazione collettiva, secondo la quale l’agente che opera in forma di monomandato è colui che si vincola a prestare la propria attività unicamente in favore di una sola casa mandante, dentro ed anche fuori la propria zona di competenza.

    Il monomandatario, in altri termini, non può avere altri rapporti di agenzia al di fuori dell’unico rapporto che lo lega alla propria mandante, anche per prodotti non in concorrenza con quelli da quest’ultima  commercializzati. Detta limitazione risulta compensata da un trattamento più favorevole previsto dalla contrattazione collettiva per quanto riguarda diversi aspetti.

    In particolare, in favore dell’agente monomandatario è previsto:

    • un preavviso maggiore nel caso di variazioni di zona (territorio, clientela e prodotti) e di misura delle provvigioni di media e rilevante intensità;
    • un periodo di preavviso più ampio in caso di recesso dal rapporto;
    • un regime più favorevole per ciò che concerne il versamento dei contributi previdenziali (massimali più elevati);
    • modalità di calcolo più favorevoli delle indennità di fine rapporto e dell’indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale.

    Agente plurimandatario 

    L’agente plurimandatario, invece, è libero di promuovere gli affari di più preponenti contemporaneamente. Egli tuttavia, salvo diversa pattuizione fra le parti, non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. Analogo diritto di esclusiva è previsto anche a favore dell’agente ed a carico della mandante, la quale, sempre salvo diverso accordo, non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività (vedasi art. 1743 c.c. – Diritto di esclusiva).

    Diritto di esclusiva: nozione 

    Qualora, nel contratto di agenzia, sia pattuita una clausola di esclusiva a favore della preponente, tale clausola impedisce all’agente di promuovere affari per mandanti che trattino prodotti in concorrenza.

    Viceversa, qualora una determinata zona sia concessa in esclusiva all’agente, ciò significa che la mandante non potrà inserire altri agenti in quella zona e nell’ipotesi di vendite dirette da parte della mandante stessa – effettuate, cioè, senza l’intermediazione dell’agente – questi avrà comunque diritto alla propria provvigione, così come contrattualmente stabilita, ai sensi dell’art. 1748, comma 2 c.c.

    Diritto di esclusiva: concetto di zona

    Il concetto di zona, nell’ambito del quale l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto della preponente la conclusione di contratti, e la mandante ha l’obbligo di non valersi di più collaboratori per lo stesso ramo di attività, ha di norma un significato territoriale geografico.

    Diritto di esclusiva: diritto derogabile delle parti

    Il diritto di esclusiva, come previsto dall’art. 1743 codice civile e delineato come sopra, secondo la giurisprudenza dominante sul punto, costituisce un elemento naturale ma non essenziale del rapporto di agenzia. Ciò significa che l’esclusiva può essere derogata dalle diversa volontà delle parti, desumibile anche da comportamenti concludenti (ipotesi di deroga tacita).

    In presenza della deroga di cui sopra si possono desumere tre diverse ipotesi:

    1. deroga a favore della mandante: la mandante è libera di nominare altri agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività;
    2. deroga a favore dell’agente: l’agente può avere altri mandati di agenzia con altre preponenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività;
    3. deroga a favore di entrambe le parti: né l’agente né la preponente sono vincolati all’esclusiva così come sopra delineata.

    Diritto di esclusiva: limiti

    In relazione al concetto di “stesso ramo di attività” di cui all’art. 1743 del codice civile, esso individua l’ambito merceologico (bene e servizi) entro il quale l’incarico di agenzia è stato affidato. In assenza di questa specificazione il mandato si considera coincidente con l’ambito merceologico nel quale la mandate opera. Al riguardo, peraltro, è bene precisare che gli Accordi Economici Collettivi (art. 2) hanno chiarito che “è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l’incarico conferito all’agente riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d’uso siano diversi e infungibili tra loro”.

    Il diritto di esclusiva in favore del preponente è ulteriormente limitato anche dal concetto di “imprese in concorrenza tra loro” (ex art. 1743 c.c.). Ne deriva che il divieto di operare per l’agente vale se si tratta di “imprese in concorrenza”.

    Al riguardo, tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che due imprese si possono ritenere in concorrenza tra loro anche qualora si rivolgano ad una clientela potenzialmente comune, senza la necessità dell’assoluta identità tra i prodotti (Cassazione civile sez. I, 18/05/2018, n.12364)

    Diritto di esclusiva: violazione del diritto

    La violazione del diritto di esclusiva determina un inadempimento contrattuale (e non una ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c) che può causare, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto di agenzia.

    Differenze tra agente monomandatario e agente in esclusiva

    Per concludere, ritornando alla questione iniziale inerente la differenza fra agente monomandatario ed agente in esclusiva, è quindi possibile affermare che con una clausola di monomandato, la mandante vincola l’agente a sé, impedendogli di promuovere affari per qualsiasi altra preponente ed anche per prodotti non in concorrenza. Mentre con una clausola di esclusiva, la mandante impedisce unicamente all’agente di promuovere, nella zona contrattualmente pattuita, prodotti che siano in concorrenza con quelli commercializzati dalla mandante stessa.

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  • Contratto di agenzia e rapporto di lavoro subordinato

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    Contratto di agenzia e rapporto di lavoro subordinato

    Contratto di agenzia: definizione

    Il contratto di agenzia, disciplinato dagli articoli 1742 e seguenti del codice civile, è quel contratto con il quale una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

    Elemento caratterizzante del rapporto di agenzia è pertanto l’assunzione in modo stabile e continuativo da parte dell’agente, dell’incarico di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una sfera territoriale determinata.

    Come si è espressa la giurisprudenza sul tema di agenzia

    Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale il rapporto di agenzia si sostanzia nella realizzazione da parte dell’agente di un’attività economica organizzata, diretta al raggiungimento di determinati obiettivi, che questi svolge autonomamente nell’interesse, per conto, ma non necessariamente in nome del preponente – il quale ha il potere di impartire all’agente delle istruzioni generali di massima – e il cui rischio, sia economico che giuridico, ricade esclusivamente sullo stesso.

    Le prestazioni dell’agente, seppur tutte dirette alla promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, possono concretizzarsi in atti di vario contenuto: questi infatti può avere il compito di fare propaganda, di ricevere e trasmettere le proposte al preponente per la successiva accettazione, di ricercare clienti e financo di predisporre i contratti. 

    D’altro canto si ritiene che non sia necessario, ai fini della configurazione del rapporto di agenzia, che l’agente abbia la possibilità di fissare i prezzi, di accordare sconti e comunque di modulare le condizioni del servizio alle peculiari esigenze del cliente, ben potendo prevalere la mera attività di propaganda (ex multis Cass. n. 6842/2004).

    Nemmeno rilevano le particolari modalità di acquisizione della clientela da parte dell’agente stesso, potendo questi provvedere a contattare i potenziali clienti con le più svariate modalità. Quali la ricerca attiva attraverso visite personali, a mezzo delle reti telefoniche o telematiche ed eventualmente anche mediante la gestione di un punto vendita delle merci del preponente. La giurisprudenza infatti afferma chiaramente che anche in quest’ultimo caso può essere diffusa la conoscenza del produttore e dei suoi prodotti, contribuendo così ad incrementare il relativo commercio (cfr. Cass. n. 11794/2003).

    Contratto d’agenzia: caratteristiche

    Risulta pertanto evidente come il rapporto di agenzia abbia per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un’attività economica esercitata in forma imprenditoriale (caratterizzata dunque dall’esistenza in capo all’agente di un’organizzazione imprenditoriale, anche a livello embrionale, nonché dall’assunzione totalmente a suo carico del rischio economico e giuridico connesso) che si manifesta nell’autonomia di scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto delle istruzioni ricevute dal preponente.

    L’art. 1746 c.c. prescrive, infatti, che “nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. (…) deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari”.

    I doveri dell’agente nel contratto di agenzia

    Pertanto secondo quanto qui previsto da un lato è richiesto all’agente di agire con lealtà e buona fede nell’esecuzione dell’incarico (lealtà che non viene a mancare nel caso in cui l’agente ricerchi soluzioni professionali alternative che di fatto possono venire in contrasto con gli interessi al preponente – es.: acquisizione di contratto di agenzia da parte di un’impresa in concorrenza con l’originario preponente), dall’altro è consentito al preponente emanare direttive, istruzioni operative di ordine generale e richiedere all’agente di collaborare e coordinare la sua attività con lo stesso.

    Lavoro subordinato: definizione

    L’ art. 2094 del codice civile, invece, definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.

    La subordinazione consiste, pertanto, in un particolare modo d’essere della prestazione lavorativa. Sul tema, si sono espresse sia dottrina che giurisprudenza.

    Come si è espressa la dottrina in materia di lavoro subordinato

    Secondo la dottrina prevalente, al fine di definire la subordinazione, si dovrebbe ricorrere ad una nozione cd. tecnico funzionale secondo cui la subordinazione consisterebbe nella dipendenza del prestatore di lavoro dalla direzione del datore di lavoro nell’esecuzione dell’attività lavorativa nell’impresa.

    A questa teoria si contrappone quella sostenuta da una parte minoritaria della dottrina la quale ha elaborato una nozione cd. socio – economica per cui il dato caratterizzante della subordinazione è l’inferiorità del lavoratore nei confronti dell’imprenditore.

    Come si è espressa la giurisprudenza in materia di lavoro subordinato

    La giurisprudenza, secondo un ormai consolidato orientamento, sostiene invece, che il requisito tipico della subordinazione – intesa come prestazione dell’attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore – sia la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. 

    Quest’ultimo potere peraltro deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa svolta dal dipendente (non sono sufficienti direttive di carattere generale), così come il potere organizzativo deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e non in un semplice coordinamento della sua attività.

    Tribunale di Milano – Sez- Lav. sentenza del 30.12.2015

    Elemento caratteristico della prestazione lavorativa resa in regime subordinazione è il potere di controllo e disciplinare che viene esercitato dal datore di lavoro nei confronti del dipendente e che si concretizza nell’emanazione di ordini specifici e nell’esercizio di una costante attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione della prestazione lavorativa (cd. eterodirezione).

    Sul tema si è recentemente pronunciata anche la Corte Costituzionale secondo la quale il potere direttivo del datore di lavoro, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, “si sostanzia nell’emanazione di ordini specifici, inerenti alla particolare attività svolta (…), in una direzione assidua e cogente, in una vigilanza e in un controllo costanti, in un’ingerenza, idonea a svilire l’autonomia del lavoratore” (cfr. Corte Cost. n. 76/2015).

    Differenze tra rapporto di agenzia e lavoro subordinato

    Alla luce di tutto quanto sin qui esposto si può affermare, che “l’elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente de una attività economica esercitata con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell’agente, che è legato da un semplice rapporto di collaborazione con il preponente, al quale deve fornire le informazioni utili al fine di valutare la convenienza degli affari, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell’imprenditore, che sopporta il rischio dell’attività svolta” (Cass. 12 maggio 2004 n. 9060).

    In tal senso si è successivamente pronunciato anche il Tribunale di Milano il quale ha ribadito che la subordinazione si sostanzia nell’eterodirezione e cioè “nel potere direttivo, di controllo, disciplinare esercitato dal datore di lavoro nei confronti del dipendente” (Trib. Milano, Sent. n. 446/2007).

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  • Contratto di agenzia: attenzione ai termini per impugnare il recesso della mandante

    Contratto di agenzia: attenzione ai termini per impugnare il recesso della mandante

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    Il contratto di agenzia e l’art.32 della L. 4 novembre 2010, n. 183

    L’art. 32, co. 3 lett. b), della L. 4 novembre 2010, n. 183 sancisce l’applicabilità dei termini dettati in tema di impugnazione di licenziamento “al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’art. 409, numero 3), del codice di procedura civile”, disposizione questa che ha generato numerosi dubbi interpretativi sull’applicabilità o meno della stessa anche al contratto di agenzia. Sul punto, infatti, ancora oggi, sia la dottrina sia la giurisprudenza si rivelano divise e, a distanza di quasi undici anni dall’entrata in vigore della succitata legge, la Suprema Corte non è stata ancora investita della questione. A tal proposito, pertanto, appare interessante esaminare come, nel corso del 2020, due distinte Corti d’Appello, più precisamente la Corte d’Appello di Napoli e la Corte d’Appello di Venezia, si siano pronunciate sul punto valorizzando in modo opposto gli stessi elementi.

    La Corte d’Appello di Napoli, infatti, con la sentenza 14 gennaio 2020, n. 10, ha confermato la pronuncia del Giudice di prime cure mediante la quale il Tribunale di Napoli dichiarava l’improcedibilità, per intervenuta decadenza ex art. 32 della L. n. 183/2010, della domanda volta ad ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c., previo accertamento dell’inesistenza della giusta causa del rapporto di agenzia intercorso con la mandante. Secondo la Corte d’Appello partenopea, infatti, “la dizione letterale della norma in esame, che si riferisce in via generale a tutti i rapporti di collaborazione, coordinata e continuativa, di cui all’art. 409, numero 3) c.p.c., non può dare adito a dubbi sulla riferibilità anche al rapporto di agenzia” posto che l’art. 409, n. 3. c.p.c. è richiamato senza alcuna esclusione. Secondo il Collegio, poi, neppure l’utilizzo del termine committente consentirebbe di escludere il recesso del preponente o della casa mandante trattandosi di un termine utilizzato genericamente per indicare tutti i rapporti parasubordinati. Nessun rilievo, infine, avrebbe l’ulteriore censura sollevata da parte appellante secondo la quale l’estensione dell’art. 32 della richiamata legge sarebbe in conflitto con la specifica previsione dell’art. 1751, co. 5, c.c. che contempla, a pena di decadenza il termine di un anno per comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.

    La Corte d’Appello di Venezia, invece, con la pronuncia 18 dicembre 2020, n. 465 (Presidente Dott. Perina, Consigliere Relatore Dott.ssa Multari) si esprime in senso opposto segnando un ulteriore punto a favore della non applicabilità dell’art. 32, co. 3, lett. b), L. n. 183/2010 ai rapporti di agenzia (in senso conforme T. di Torino, 30 dicembre 2015, n. 1912; T. di Venezia, 29 luglio 2015, n. 535; T. di Genova, 9 maggio 2016, n. 397; T. di La Spezia, 12 luglio 2019, n. 257). Nella richiamata sentenza il Collegio veneziano evidenzia, innanzi tutto, come sia la stessa rubrica dell’art 32 della L. n. 183/2010 a consentire di escludere dal proprio ambito di applicazione il rapporto di agenzia che, per l’appunto, non è un rapporto di lavoro subordinato né è soggetto alla legge sui licenziamenti (L. n. 604/1966). Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’Appello di Napoli, poi, si afferma come il termine “committente” utilizzato dal Legislatore sia totalmente estraneo al rapporto di agenzia ove la controparte dell’agente è identificata con il termine “preponente” (artt. 1743, 1749 e 1751 c.c.). I Giudici del gravame fanno proprio l’orientamento di quella parte della dottrina che sottolinea come la scelta del Legislatore di richiamare nella norma de qua solo i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità del contratto a progetto senza alcuna menzione dei rapporti di agenzia, consenta, senza dubbio alcuno, di escluderne l’estensione a tali rapporti e ciò anche “in ragione del principio di interpretazione secondo cui le norme che introducono delle decadenze avendo natura eccezionale devono essere interpretate in senso restrittivo (cfr. art. 14 preleggi; in tema Cass.Civ., sez. lavoro, n. 6649/2020)”. Infine, si afferma come il rapporto di agenzia sia di per sé soggetto ad una peculiare previsione normativa che impone, ai sensi dell’art. 1751 c.c., all’agente di esigere le competenze di fine rapporto entro un anno dalla cessazione dello stesso, di conseguenza, imporre all’agente un ulteriore termine decadenziale risulterebbe contrario anche alla direttiva comunitaria 86/653/CEE che tutela i rapporti di agenzia.

    Le considerazioni sin qui svolte, se da un lato portano a giudicare più che condivisibili le argomentazioni svolte dalla Corte d’Appello di Venezia rispetto a quelle indicate dalla Corte d’Appello di Napoli, dall’altro, inducono, nel silenzio della Corte di Cassazione, a ritenere come, a fronte dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali di cui sopra, sia comunque più opportuno, a fini prudenziali, considerare applicabili i termini di cui all’art. 32 della L. n. 183/2010 anche al rapporto di agenzia al fine di non incorrere in una declaratoria di improcedibilità dell’azione per un’asserita intervenuta decadenza.

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    ¹ L’art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604 prevede come il licenziamento debba essere impugnato, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla sua ricezione in forma scritta e stabilisce altresì come la predetta impugnazione diventi inefficace se non è seguita, nel termine di centottanta giorni dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o della comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

    ² Art. 409 c.p.c.: “Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: […] 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.

    ³ A. Abbasciano, “Sull’applicabilità del regime di impugnazione del collegato lavoro agli agenti” in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, fasc. 2, 2020, pp. 242 e ss., ove si evidenzia come la maggior parte degli Autori ritenga che gli agenti che svolgono la propria attività in maniera prevalentemente personale sarebbero inclusi tra coloro che sono tenuti ad impugnare il recesso del committente laddove intendano agire per farne valer ei vizi. A sostegno della propria tesi, oltre al dato letterale, tali Autori fanno leva anche sull’invito rivolto ai propri associati da Federagenti. In senso contrario A. Venezia, R. Baldi, Il contratto di agenzia, Giuffrè Editore, 2015, pp. 667 e ss. ove si sostiene la non applicabilità al contratto di agenzia delle modifiche contenute nel succitato art. 32 in quanto trattandosi di norme che fissano un obbligo di impugnazione che diviene inefficace nel caso di decorrenza dei termini di decadenza, queste devono essere interpretate restrittivamente.

    ⁴ Tribunale di Napoli, 13 novembre 2015, n. 9107.

    ⁵ La rubrica della norma contenuta nell’art. 32 della suddetta disposizione normativa recita “Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato”.

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  • Riconosciuto ad un agente il massimo dell’indennità prevista dall’articolo 1751 codice civile

    Riconosciuto ad un agente il massimo dell’indennità prevista dall’articolo 1751 codice civile

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    Indennità di fine rapporto: riconosciuto ad un agente di commercio il massimo dell’indennità prevista dall’articolo 1751 del codice civile

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    Il Tribunale di Treviso ha riconosciuto ad un agente di commercio tedesco il massimo dell’indennità di fine rapporto prevista dall’articolo 1751 del codice civile.

    La quantificazione delle indennità di fine rapporto in base all’articolo 1751 cod. civ. è, come noto, lasciata alla libera determinazione del Giudice.

    L’articolo 1751 cod. civ. stabilisce, infatti, solamente il limite massimo, ovvero la “media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi 5 anni” (art 1751 comma 3 cod.civ.).

    Il caso oggetto del presente commento, che ha visto riconoscere il massimale di quanto previsto dall’articolo 1751 cod. civ., vede protagonista un agente tedesco, il quale, nel 2010, aveva stipulato un contratto di agenzia con una società italiana.

    Il contratto si era svolto per anni senza contestazioni, fino a quando nel febbraio 2014 la mandante comunicava il recesso, senza contestare nessun inadempimento e concedendo all’agente un termine di preavviso di poco inferiore a quello previsto dall’articolo 1750 cod. civ.

    Il contratto prevedeva la competenza del Tribunale di Treviso.

    La mandante contestava la spettanza delle indennità di fine rapporto, sostenendo che la maggior parte dei clienti avrebbero cessato di fare affari dopo la cessazione del mandato e che, nel corso del rapporto, molti clienti erano stati acquisiti direttamente dalla preponente.

    Si trattava di un rapporto piuttosto breve, ovvero 4 anni e un mese. Era quindi particolarmente difficile far valutare positivamente l’attività svolta dall’agente da parte del Magistrato.

    La vertenza aveva, inoltre, presentato particolari difficoltà in ragione della mancata consegna da parte della mandante di tutta la documentazione contabile, impedendo una ricostruzione trasparente degli affari terminati successivamente alla conclusione del rapporto.

    Tale ostruzionismo, dopo una lunga disputa giudiziaria, non ha comunque impedito di vedere riconosciuto, a favore dell’agente, il massimo, ovvero il 100% di quanto previsto dall’articolo 1751 cod. civ., pari a quasi 90.000,00 Euro.

    Questo il contenuto della sentenza 314 emessa dal Tribunale di Treviso – sezione lavoro –  lo scorso 19 giugno 2020.

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  • Il contratto di agenzia – la deducibilità dei costi relativi alle provvigioni dell’agente – esercizio di riferimento

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    Cassazione civile sez. trib., 23/07/2020, n.15752

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    Provvigione in genere.
    Valutazione del reddito – Detrazione delle spese per provvigioni e compensi per prestazioni di servizi in genere.

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    In tema di determinazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 109 (già art. 75) t.u.i.r. “le spese di acquisizione dei servizi” sono da imputare e si considerano sostenute nell’esercizio nel quale la prestazione di servizi “è ultimata” sicché, nel caso di conclusione di un contratto “a effetti obbligatori” (nella specie, preliminare di compravendita immobiliare), il costo corrisposto all’intermediario, in assenza di clausole sospensive della debenza della provvigione rilevante fiscalmente, deve essere imputato secondo il criterio di competenza, da individuarsi nel momento in cui lo stesso, essendo stato stipulato il preliminare, possa ritenersi certo e determinato, avendo il mediatore ultimato la propria attività.

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  • PROCACCIATORE D’AFFARI O CONTRATTO D’AGENZIA: LE DIFFERENZE

    PROCACCIATORE D’AFFARI O CONTRATTO D’AGENZIA: LE DIFFERENZE

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    PROCACCIATORE D’AFFARI E CONTRATTO D’AGENZIA: LE DIFFERENZE

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    E’ importante avere chiare le differenze tra l’agente di commercio e il procacciatore d’affari, in quanto, seppur abbiano alcuni aspetti in comune, corrispondono a due tipi di contratti con sostanziali differenze che, se ignorate, possono comportare grossi problemi alle le mandanti.

    Innanzitutto il contratto di agenzia ha una propria disciplina negli articoli 1742 e seguenti del Codice Civile, mentre il contratto di procacciatore d’affari è un contratto atipico ovvero che non trova una specifica disciplina nel codice civile.

    Come per tutti i contratti atipici, anche per il contratto di procacciamento, si deve far riferimento alle norme degli istituti ad esso affini e, usualmente, si fa riferimento, in via analogica, anche alle norme sul rapporto di agenzia, in quanto sono le più attinenti e maggiormente compatibili.

    Proprio per questo motivo nascono i principali motivi di confusione tra le due tipologie di contratto.

    Al rapporto di procacciamento d’affari non si applicano gli accordi economici collettivi e il procacciatore non è tenuto all’iscrizione presso l’ENASARCO.

    Quanto al contenuto dei due contratti, il principale elemento in comune è che sia l’agente che il procacciatore d’affari promuovono infatti la conclusione di contratti e sono retribuiti a provvigione.

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    La fondamentale differenza

    è rappresentata dal fatto che l’agente svolge la sua attività con stabilità e continuità e si impegna a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale e realizzando, in tal modo, una non episodica collaborazione professionale con risultato a proprio rischio e con l’obbligo di correttezza, di lealtà e di osservanza delle istruzioni ricevute dal preponente.

    Il rapporto di procacciamento d’affari, invece, è caratterizzato dall’assenza di un vincolo di stabilità: il procacciatore raccoglie in modo episodico le ordinazioni dei clienti e le  trasmette all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare le commissioni.

    Nel rapporto di procacciamento d’affari manca l’obbligo giuridico di promuovere la conclusione di contratti e il procacciatore è libero di attivarsi o meno per raccogliere le ordinazioni dei clienti senza che possa essere ritenuto responsabile per una sua carenza di attività.

    Molto importante, anche da un punto di vista pratico, è che l’attività del procacciatore, non assuma i caratteri della stabilità e non sia svolta con continuità, poiché stabilità e continuità, desumibili anche attraverso il protrarsi del rapporto nel tempo con continua e regolare emissione di fatture, potrebbero far rientrare il rapporto nella fattispecie del contratto di agenzia.

    [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container admin_label=”cta – hai un caso” hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”yes” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”https://www.studiorobazza.it/wp-content/uploads/2018/11/1920x1000_bg3.jpg” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”up” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”30px” margin_bottom=”30px” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” type=”legacy” flex_align_items=”stretch”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”2_5″ layout=”2_5″ spacing=”” center_content=”yes” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_image_id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” undefined=”” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”10%” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”false” align_content=”center” border_sizes_top=”0″ border_sizes_bottom=”0″ border_sizes_left=”0″ border_sizes_right=”0″ type=”2_5″ first=”true” spacing_right=””][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

    Hai un caso?

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    lo valuteremo in 24 ore. Compila la richiesta.

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