Agente monomandatario, plurimandatario e diritto di  esclusiva: definizioni e differenze 

Nella prassi commerciale accade spesso che il concetto di agente monomandatario venga confuso ed accomunato con quello di agente in esclusiva.

Si tratta, tuttavia, di due concetti distinti e non equivalenti fra loro. Facciamo dunque un po’ di chiarezza al riguardo.

Agente monomandatario

Innanzitutto è bene precisare che la figura dell’agente monomandatario non è disciplinata in modo specifico dal codice civile. Questa figura professionale è infatti delineata unicamente dalla contrattazione collettiva, secondo la quale l’agente che opera in forma di monomandato è colui che si vincola a prestare la propria attività unicamente in favore di una sola casa mandante, dentro ed anche fuori la propria zona di competenza.

Il monomandatario, in altri termini, non può avere altri rapporti di agenzia al di fuori dell’unico rapporto che lo lega alla propria mandante, anche per prodotti non in concorrenza con quelli da quest’ultima  commercializzati. Detta limitazione risulta compensata da un trattamento più favorevole previsto dalla contrattazione collettiva per quanto riguarda diversi aspetti.

In particolare, in favore dell’agente monomandatario è previsto:

  • un preavviso maggiore nel caso di variazioni di zona (territorio, clientela e prodotti) e di misura delle provvigioni di media e rilevante intensità;
  • un periodo di preavviso più ampio in caso di recesso dal rapporto;
  • un regime più favorevole per ciò che concerne il versamento dei contributi previdenziali (massimali più elevati);
  • modalità di calcolo più favorevoli delle indennità di fine rapporto e dell’indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale.

Agente plurimandatario 

L’agente plurimandatario, invece, è libero di promuovere gli affari di più preponenti contemporaneamente. Egli tuttavia, salvo diversa pattuizione fra le parti, non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. Analogo diritto di esclusiva è previsto anche a favore dell’agente ed a carico della mandante, la quale, sempre salvo diverso accordo, non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività (vedasi art. 1743 c.c. – Diritto di esclusiva).

Diritto di esclusiva: nozione 

Qualora, nel contratto di agenzia, sia pattuita una clausola di esclusiva a favore della preponente, tale clausola impedisce all’agente di promuovere affari per mandanti che trattino prodotti in concorrenza.

Viceversa, qualora una determinata zona sia concessa in esclusiva all’agente, ciò significa che la mandante non potrà inserire altri agenti in quella zona e nell’ipotesi di vendite dirette da parte della mandante stessa – effettuate, cioè, senza l’intermediazione dell’agente – questi avrà comunque diritto alla propria provvigione, così come contrattualmente stabilita, ai sensi dell’art. 1748, comma 2 c.c.

Diritto di esclusiva: concetto di zona

Il concetto di zona, nell’ambito del quale l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto della preponente la conclusione di contratti, e la mandante ha l’obbligo di non valersi di più collaboratori per lo stesso ramo di attività, ha di norma un significato territoriale geografico.

Diritto di esclusiva: diritto derogabile delle parti

Il diritto di esclusiva, come previsto dall’art. 1743 codice civile e delineato come sopra, secondo la giurisprudenza dominante sul punto, costituisce un elemento naturale ma non essenziale del rapporto di agenzia. Ciò significa che l’esclusiva può essere derogata dalle diversa volontà delle parti, desumibile anche da comportamenti concludenti (ipotesi di deroga tacita).

In presenza della deroga di cui sopra si possono desumere tre diverse ipotesi:

  1. deroga a favore della mandante: la mandante è libera di nominare altri agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività;
  2. deroga a favore dell’agente: l’agente può avere altri mandati di agenzia con altre preponenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività;
  3. deroga a favore di entrambe le parti: né l’agente né la preponente sono vincolati all’esclusiva così come sopra delineata.

Diritto di esclusiva: limiti

In relazione al concetto di “stesso ramo di attività” di cui all’art. 1743 del codice civile, esso individua l’ambito merceologico (bene e servizi) entro il quale l’incarico di agenzia è stato affidato. In assenza di questa specificazione il mandato si considera coincidente con l’ambito merceologico nel quale la mandate opera. Al riguardo, peraltro, è bene precisare che gli Accordi Economici Collettivi (art. 2) hanno chiarito che “è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l’incarico conferito all’agente riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d’uso siano diversi e infungibili tra loro”.

Il diritto di esclusiva in favore del preponente è ulteriormente limitato anche dal concetto di “imprese in concorrenza tra loro” (ex art. 1743 c.c.). Ne deriva che il divieto di operare per l’agente vale se si tratta di “imprese in concorrenza”.

Al riguardo, tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che due imprese si possono ritenere in concorrenza tra loro anche qualora si rivolgano ad una clientela potenzialmente comune, senza la necessità dell’assoluta identità tra i prodotti (Cassazione civile sez. I, 18/05/2018, n.12364)

Diritto di esclusiva: violazione del diritto

La violazione del diritto di esclusiva determina un inadempimento contrattuale (e non una ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c) che può causare, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto di agenzia.

Differenze tra agente monomandatario e agente in esclusiva

Per concludere, ritornando alla questione iniziale inerente la differenza fra agente monomandatario ed agente in esclusiva, è quindi possibile affermare che con una clausola di monomandato, la mandante vincola l’agente a sé, impedendogli di promuovere affari per qualsiasi altra preponente ed anche per prodotti non in concorrenza. Mentre con una clausola di esclusiva, la mandante impedisce unicamente all’agente di promuovere, nella zona contrattualmente pattuita, prodotti che siano in concorrenza con quelli commercializzati dalla mandante stessa.