La forma del contratto di agenzia

Forma del contratto di agenzia: disciplina del codice civile

Il requisito della forma del contratto di agenzia in passato non era disciplinato dal codice civile, ma era regolamentato unicamente dalla contrattazione collettiva.

Oggi, a livello comunitario, trova regolamentazione nella direttiva CE n. 653/86 la quale all’art. 13 comma due prevede che uno stato membro possa prescrivere che un contratto di agenzia sia valido solo se documentato per iscritto.

Nell’ambito dell’ordinamento italiano, invece, la questione è stata affrontata dapprima con il D.Lgs. n. 303/91 – attuativo della predetta direttiva comunitaria – e, in un secondo momento, con il D.Lgs n. 65/99.

Oggi pertanto, a seguito delle modifiche apportate in particolare dall’ultimo intervento legislativo, la forma del contratto di agenzia è disciplinata dall’articolo 1742 del codice civile, il quale al comma 2 prevede che il contratto di agenzia debba essere provato per iscritto.

La medesima disposizione prevede altresì che ciascuna parte abbia il diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive e che tale diritto sia irrinunciabile.

Forma del contratto di agenzia: disciplina degli accordi economici collettivi 

Anche gli Accordi Economici Collettivi stipulati con riferimento ai settori del commercio e dell’industria (in particolare l’art. 3 A.E.C. industria e l’art. 2 A.E.C. commercio) prevedono che nel contratto individuale debbano essere precisati in forma scritta i seguenti elementi:

  • il nome delle parti,
  • la zona assegnata,
  • i prodotti da trattare,
  • la misura delle provvigioni,
  • la durata, se si tratta di contratto a tempo determinato,
  • il riferimento alle norme dell’Accordo Economico Collettivo, che di solito disciplina gli aspetti non regolato espressamente dalle parti.

Forma del contratto di agenzia: giurisprudenza 

Si premette innanzitutto che la forma scritta del contratto può essere richiesta:

Ad substantiam: il rispetto della forma prevista è necessario affinché l’atto venga ad esistenza. Se non c’è la forma scritta, è come se il contratto non fosse mai stato stipulato;

Ad probationem: il contratto è valido ed efficace anche se stipulato in una forma diversa, ma non può essere provato se non mediante il documento che ne recepisce il contenuto.

Dunque, se corrisponde al vero che gli accordi collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia prevedano che determinati elementi debbano essere specificati per iscritto (vedi supra) e altresì che lo stesso codice civile dia per presupposta la forma scritta del contratto, un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale rileva come, trattandosi di forma prevista da una fonte negoziale, deve ritenersi prescritta ad probationem (cfr. Cass civ. Sez. Lavoro n. 4167 del 06/05/1996).

Conseguenze della previsione della forma scritta a probationem

La soluzione adottata dal legislatore italiano, anche alla luce dell’interpretazione data dalla giurisprudenza dominante, è tale da comportare rilevanti conseguenze:

  1. è valida l’esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e la sua ricognizione volontaria, ma
  2. è esclusa la prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e quella per presunzioni;
  3. chi agisce in giudizio pertanto deve dimostrare l’esistenza del rapporto di agenzia mediante documenti, giuramento (art. 2739 c.c.), confessione stragiudiziale o giudiziale (art. 2735 e 2733 c.c.)[1]
  4. la necessità di prova scritta vale non solo per la dimostrazione dell’esistenza del contratto di agenzia ma anche per la dimostrazione degli ulteriori atti negoziali pertinenti al contratto, per le modifiche e per dimostrare della risoluzione.

Si rileva altresì come la stessa Corte di Cassazione abbia chiarito che l’impossibilità di provare per iscritto il contratto di agenzia, non escluda la rilevanza giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le parti. L’agente che abbia lavorato senza contratto, pertanto, potrà ottenere il pagamento delle provvigioni invocando l’estensione analogica col regime dell’agente; non potrà tuttavia ottenere le indennità di cessazione del contratto in quanto sono caratterizzate da specialità tale da impedirne l’estensione analogica fuori dal tipo contrattuale dell’agenzia.

Risoluzione del contratto di agenzia per fatti concludenti 

Diversamente la risoluzione per mutuo consenso non richiede la forma scritta ad probationem può desumersi anche implicitamente da comportamenti concludenti delle parti che concordemente cessino di dare corso alle prestazioni reciproche. In questo caso chiaramente non saranno dovute né l’indennità di preavviso, né l’indennità suppletiva della clientela.

[1] Il limite della prova scritta non sussiste quando le parti adducano l’esistenza di un contratto di agenzia non per far valere dei diritti od obblighi da esso nascenti ma come mero fatto storico influente sulla decisione della controversia (così Cass. Civ. 6 nov. 2002 n. 15591.