DEFINIZIONE

La profilazione è l’insieme delle attività di raccolta ed elaborazione di dati (abitudini di acquisto, ubicazione) o stati (età, caratteristiche fisiche ecc..) riferibili ad un soggetto al fine di analizzarne le caratteristiche e ricondurre detto soggetto entro categorie o gruppi.

Anche il GDPR prende in considerazione la profilazione e, all’articolo 4 la definisce come: “qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”

Elemento essenziale della profilazione, secondo l’articolo 4 del GDPR, è la presenza di un trattamento automatizzato e, quindi, per ricadere all’interno della sua fattispecie la profilazione deve presentare i tre seguenti elementi essenziali:

  1. un soggetto identificato e identificabile (non c’è profilazione se non è identificabile un soggetto concreto);
  2. un elemento valutativo rappresentato dall’individuazione preliminare di atti o stati ritenuti significanti (età, titoli di studio, tipologia di acquisti abituali ecc..)
  3. un automatismo deduttivo consistente nell’attribuzione in modo automatizzato ad un soggetto identificato e identificabile di caratteristiche riconducibili a categorie predeterminate.

La profilazione viene eseguita con più finalità, per lo più commerciali e generalmente tende a prevedere:

  • la capacità di eseguire un compito
  • possibili interessi
  • possibili comportamenti

BASE GIURIDICA

Per poter procedere con la profilazione l’articolo 22 del GDPR prevede la necessità del consenso, salvo i seguenti casi:

  • la profilazione sia necessaria per l’esecuzione di un contratto – art 6 par 1 lettera b) e art 22 par 2 lettera a);
  • la profilazione sia necessaria per adempiere ad un obbligo di legge – art 6 par 1 lettera c) e art 22 par 2 lettera a);
  • il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica  – art 6 par 1 lettera d);
  • il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento – art 6 par 1 lettera e);
  • la profilazione è necessaria per perseguire un interesse legittimo del titolare- art 6 par 1 lettera e).