Agenzia: decreto ingiuntivo per esibizione scritture contabili 

Agenzia: il Tribunale di Treviso pronuncia per l’esibizione di scritture contabili

Il Tribunale di Treviso, con il Decreto ingiuntivo n. 523/2020, il 18 dicembre 2020 ordinava alla mandante la consegna, a un agente di commercio, della documentazione contabile relativa al rapporto di agenzia stipulato tra le due parti. I documenti dovuti all’agente, assistito dallo Studio legale, risultavano necessari per la determinazione dell’esatto ammontare del suo credito in termini provviginali.

Agenzia ed esibizione scritture contabili: il caso 

Nel caso specifico, la mandante, nel corso del rapporto, persisteva a non soddisfare le istanze dell’agente, il quale richiedeva l’invio della copia delle fatture di vendita o, in alternativa, che gli fossero forniti degli estratti conto provvigionali da cui si potesse desumere con chiarezza i conteggi eseguiti per determinare l’ammontare delle provvigioni a lui spettanti.

A fronte dei ripetuti rifiuti della mandante, lo Studio legale depositava ricorso per ingiunzione. Provvedimento che veniva emesso dal Giudice del Lavoro, il quale ordinava alla mandante di consegnare, in favore dell’agente, la documentazione richiesta e nello specifico:

  • elenco clienti e fornitori nella parte relativa al “tracciato clienti”;
  • estratto dei Partitari clienti;
  • estratto dei Registri Iva vendite.

Esibizione scritture contabili: il quadro normativo

Il diritto dell’agente alle informative relative all’ammontare e alle modalità di determinazione delle provvigioni a lui spettanti trova espressione nell’articolo 1749 del codice civile.

L’art. 1749, commi 2 e 3, cod. civ. prevedono:

– che il preponente consegni all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate;

– che l’estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. 

– che l’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate e, in particolare, un estratto dei libri contabili.

La ratio di tali previsioni si rintraccia nell’esigenza di correggere l’asimmetria informativa che connota il rapporto tra preponente e agente, consentendo a quest’ultimo d’accedere alle informazioni necessarie per il calcolo delle proprie provvigioni.

Quanto alla contrattazione collettiva, analoghi diritti sono previsti negli articoli 7 degli accordi economici collettivi dei settori industria del 30.7.2014 e commercio del 16.02.2009 attualmente in vigore. 

Gli aspetti critici per ottenere l’esibizione delle scritture contabili 

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che quanto riconosciuto dall’articolo 1759 del codice civile attribuisca all’agente un diritto di natura sostanziale. Altrettanto concordemente dottrina e giurisprudenza ritengono che tale diritto possa legittimamente estrinsecarsi, nell’emissione di un decreto ingiuntivo per la consegna di documenti.

E’ importante segnalare come il buon esito delle richieste in sede monitoria prevede il rispetto di alcuni requisiti.

Incombe infatti alla parte, che agisce al fine di ottenere l’esibizione documentale, dedurre e dimostrare l’esistenza dell’interesse ad agire con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto (tra cui, innanzitutto, l’invio o meno degli estratti conto e del loro contenuto) e l’indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l’istanza.