Codice civile

Il contratto di agenzia | articoli da 1742 a 1753

Codice civile

Art. 1745 – Rappresentanza dell’agente

  1. Le dichiarazioni che riguardano la esecuzione del contratto concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all’agente.

  2. L’agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest’ultimo.

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