Codice civile

Il contratto di agenzia | articoli da 1742 a 1753

Art 1742 c.c.
Art 1743 c.c.
Art 1744 c.c.
Art 1745 c.c.
Art 1746 c.c.
Art 1747 c.c.
Art 1748 c.c.
Art 1749 c.c.
Art 1750 c.c.
Art 1751 c.c.
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Art 1752 c.c.
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Codice civile

Art. 1745 – Rappresentanza dell’agente

  1. Le dichiarazioni che riguardano la esecuzione del contratto concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all’agente.

  2. L’agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest’ultimo.

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