Codice civile

Il contratto di agenzia | articoli da 1742 a 1753

Codice civile

Art. 1747 – Impedimento dell’agente

  1. L’agente che non è in grado di eseguire l’incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.

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