Codice civile

Il contratto di agenzia | articoli da 1742 a 1753

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Codice civile

Art. 1749 – Obblighi del preponente (1)

  1. Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all’agente le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto: in particolare avvertire l’agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

  2. Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente.

  3. >L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.

  4.  È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 4 d.lg. 15 febbraio 1999, n. 65. Il testo era il seguente: «Mancata esecuzione del contratto. [I]. La provvigione spetta all’agente anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. [II]. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata [dalle norme corporative, o] dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità».

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